BES, DSA e LEGGE 170
BES, DSA e LEGGE 170
di Avv. Francesco Chetoni e Avv. Francesca Raffaele
COSA SONO I “BES”?
I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono quelle particolari esigenze educative che alcuni alunni possono manifestare «per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta» (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012). Tale Direttiva riassume i BES in tre grandi sotto-categorie:
1) quella della disabilità (tutelati dalla Legge 104/92);
2) quella dei disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla Legge 170/2010, e per la comune origine evolutiva anche ADHD e borderline cognitivi);
3) quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
In realtà esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificamente dalla Direttiva, quali ad esempio i disturbi aspecifici dell’apprendimento, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, gli alunni plusdotati intellettivamente (i cosiddetti “gifted”), etc., che possono essere ricompresi tra i BES.
I BES DEVONO ESSERE “CERTIFICATI”?
Per gli alunni che richiedono il diritto dell’attivazione della L.104/92 (Disabilità) o della L.170/2010 (DSA), è necessaria la certificazione. Gli alunni che presentano altri disturbi clinici che non danno diritto all’attivazione né della L.104/92 né alla L.170/2010, ma che sono ricompresi tra le classificazioni diagnostiche dei manuali nosografici di riferimento ICD e DSM-5 (a titolo di esempio, gli alunni con DCM, DSL, Spettro autistico ad alto funzionamento, etc.) è auspicabile presentare una diagnosi con profilo funzionale. Gli alunni che rientrano nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale individuati dalla scuola come indicato nella C.M. n. 8 del 06/03/2013 non necessitano di alcuna certificazione. Indipendentemente dalle diagnosi o certificazioni, la scuola deve farsi carico delle difficoltà mostrate dall’alunno, in linea con le finalità di tutta la normativa sui BES.
I DSA SONO “BES”?
Sì. I DSA sono una categoria dei BES (Bisogni Educativi Speciali). A differenza degli altri disturbi evolutivi specifici, i DSA sono oggetto di una specifica legge (L.170/2010), di un conseguente decreto (D.M. 5669 del 12 luglio 2011) e allegate Linee guida, a tutela del diritto allo studio di alunni con tali disturbi.
LA LEGGE 170
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. La legge 170 si prefigge lo scopo di fornire adeguata tutela a tutti coloro che manifestano disturbi specifici dell’apprendimento, garantendo il diritto all’istruzione e ad una didattica personalizzata ed individualizzata.
Grazie alla Legge 170 è stato istituito il Piano Didattico Personalizzato (PDP), ossia quel documento che indica e prescrive tutti gli interventi previsti a sostegno degli studenti che hanno esigenze didattiche particolari, come i DSA, senza essere disabili. Ove sussista una certificata disabilità, in luogo del PDP verrà predisposto il PEI, Piano Didattico Individualizzato, che si differenza dal PDP per contenuti e modalità di definizione.
COSA DEVE CONTENERE IL PDP
Il PDP deve contenere l’indicazione dei disturbi dell’alunno, le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti dispensativi, le misure dispensative, e le forme di verifica e valutazione personalizzata. Per ciascuna materia o ambito di studi vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche più adatte all’alunno, che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l’uso di mediatori didattici che possono facilitargli l’apprendimento (ad esempio, gli schemi e le MAPPE CONCETTUALI). Devono essere precisate le modalità di verifica (per esempio, tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, etc) ed i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma). E’ possibile prevedere la possibilità di COMPENSARE una valutazione negativa di una prova scritta con una prova orale: in tal caso, la valutazione della prova di compensazione NON deve essere il risultato della media aritmetica delle due valutazioni, bensì deve tenersi conto della prova di compensazione. Ad esempio: se la votazione della prova scritta è 3, e quella della prova orale di compensazione è 7, non si deve assegnare la votazione di 5 (ossia la media tra i due voti 3+7=10 10:2=5), bensì una votazione positiva e più che sufficiente, dato che la compensazione ha avuto esito positivo.
COSA SONO GLI STRUMENTI COMPENSATIVI
Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 specificano che «Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA».
COSA SONO LE MISURE DISPENSATIVE
Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 (art. 3) indicano che «Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con Dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione».
CHI REDIGE IL PDP
La redazione del PDP è di competenza della scuola, ossia dei docenti del team di classe (nel caso di scuola primaria) e dei docenti del consiglio di classe (nel caso di scuola secondaria). È prevista la collaborazione della famiglia, come indicato nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011: «Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni…».
Le famiglie, pertanto, sono parti attive nella formazione del Piano Didattico Personalizzato.
QUANDO VA REDATTO IL PDP
Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 indicano che il Piano Didattico Personalizzato (PDP) va redatto entro il primo trimestre dell’anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui la diagnosi venga presentata in corso d’anno, il PDP deve essere redatto in tempo utile per le valutazioni in itinere e finali.
DA CHI DEVE ESSERE FIRMATO IL PDP
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) deve essere firmato necessariamente dal Dirigente scolastico, responsabile legale della scuola. Deve inoltre essere firmato anche dagli insegnanti del team docenti o del consiglio di classe e dalla famiglia.
LA FAMIGLIA E’ OBBLIGATA A FIRMARE IL PDP?
In primo luogo, è importante che la famiglia sia coinvolta nella formazione del PDP. La famiglia ha DIRITTO di ottenere copia del PDP prima di firmarlo, affinché possa leggerlo con attenzione e sottoporlo alla valutazione dei clinici (Psicologi, etc.) che seguono il figlio. Spesso le scuole si rifiutano di consegnare alla famiglia la bozza del PDP, ma è importante sapere che le famiglie ne hanno diritto. Se la famiglia rifiuta di firmare il PDP del figlio, la scuola può decidere di non adottare le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla legge. L’eventuale non condivisione da parte dei genitori della stesura del PDP non esime i docenti dal farsi carico delle difficoltà dell’alunno e dall’attivare un percorso personalizzato non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l’acquisizione di un’autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.
COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA PER VEDER ATTUATA LA LEGGE 170?
La famiglia deve consegnare la certificazione di DSA alla scuola (Dirigente scolastico o Segreteria), chiedendo che venga PROTOCOLLATA. Essa potrà essere accompagnata da una liberatoria per consentire l’utilizzo della stessa da parte di tutti i componenti del team di classe (o consiglio di classe) e dal referente per i DSA, ai fini della stesura del PDP.
IL PDP VA AGGIORNATO?
L’art. 5 comma 3 della Legge 170 (“Misure educative e didattiche di supporto”) chiarisce che tutti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati devono essere non solo documentati, ma anche sottoposti periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e verificare il raggiungimento degli obiettivi. È consigliabile, pertanto, che il PDP venga verificato dal team dei docenti o dal consiglio di classe due o più volte l’anno (per esempio, in sede di scrutini) e modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni e/o nelle difficoltà dell’alunno.
7 replies on “BES, DSA e LEGGE 170”
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