Legge 104 e Indennità di frequenza

Facciamo chiarezza, sul web e su molti gruppi Facebook si fa un gran parlare della legge 104, ma spesso si leggono tantissime inesattezze, che possono ingenerare confusione ed indurre le famiglie a delle scelte sbagliate. Cerchiamo di fare chiarezza e di fissare alcuni punti fermi.

COS’E’ LA LEGGE 104 La legge 104 del 1992 è dedicata all’assistenza, all’integrazione sociale ed alla tutela dei diritti delle persone handicappate; essa ha lo scopo di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata.È la legge stessa a chiarire chi è un handicappato, definita come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3, comma 1). Affinché un minore ottenga i benefici legati alla legge 104, devono sussistere queste condizioni:

1) una minorazione fisica , psichica o sensoriale ;

2) una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;

3) una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni (per quest’ultimo aspetto, in sede di visita presso la Commissione è prevista la presenza dell’assistente sociale della ASL, cui spetta tale valutazione).

L’handicap può essere riconosciuto in condizione di gravità (art. 3 comma 3) o non in condizione di gravità (art. 3 comma 1). L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (Legge 104/92, art. 3, comma 3).

LEGGE 104 E SOSTEGNO SCOLASTICO. Per poter affiancare un docente di sostegno al proprio figlio è necessario ottenere il riconoscimento dell’handicap ex Legge 104. L’accertamento dell’handicap avviene in maniera analoga a quello per l’ottenimento dell’indennità di frequenza, ed anzi le due domande possono benissimo essere presentate congiuntamente. Ottenuto il verbale dell’INPS, questo dovrà essere inoltrato presso la scuola assieme alla Diagnosi Funzionale rilasciata dall’Unità multidisciplinare della Neuropsichiatria Infantile. L’Ufficio Scolastico Regionale avrà il compito di stabilire il numero di ore necessarie per il sostegno: se dovessero risultare inferiori rispetto a quelle necessarie, è possibile fare ricorso. In prima battuta, potrà essere lo stesso Istituto scolastico a chiedere una revisione, ed in ogni caso i genitori potranno presentare ricorso al T.A.R..

E’ NECESSARIA LA 104 PER OTTENEREL’INDENNITA’ DI FREQUENZA? La risposta è NO, perché si fa riferimento a due leggi diverse, basate su presupposti diversi.

L’indennità di frequenza (prevista dalla Legge 289/1990) è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. La legge 104 è la legge che tutela i portatori di handicap. Una persona può ottenere entrambi i riconoscimenti, ma l’uno non esclude l’altro, e soprattutto uno non presuppone l’altro, tant’è che:

– si può avere il riconoscimento 104 e non ottenere l’indennità di frequenza;

– non avere il riconoscimento 104 ma ottenere l’indennità di frequenza.

La confusione spesso è originata da alcuni patronati, che –a torto!- ritengono che senza ottenere la 104 non sia possibile ottenere l’indennità di frequenza, per cui a volte essi –anche quando la famiglia non ha necessità ed intenzione di richiedere la 104- automaticamente la richiedono nella stessa domanda avanzata per l’indennità di frequenza. Tale prassi è sbagliata e non ha alcuna giustificazione, in quanto il riconoscimento della Legge 104 andrebbe richiesto solamente se gli specialisti (psicologi, neuropsichiatri infantili) che seguono il minore abbiano evidenziato l’opportunità e/o la necessità del sostegno scolastico. Se il minore non necessita del sostegno scolastico, non ha alcun senso presentare domanda per l’ottenimento della 104. Ciononostante, nella prassi si assiste a molte domande per 104 inoltrate da “DSA puri” (senza comorbilità), che vengono accolte. Perché questo? L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA, e ogni commissione si regola a proprio modo. Ovvio che l’ “impatto” economico delle domande a carico dell’Inps abbia la sua incidenza: questo spiega come mai sia molto più facile ottenere la concessione della 104 (anche senza possederne i requisiti) rispetto all’indennità di frequenza, perché, a conti fatti, la Legge 104 non prevede contributi economici a carico dell’Inps, a differenza dell’indennità di frequenza. Un altro motivo che può indurre le famiglie a presentare domanda per la 104 è legata alla possibilità di beneficiare dei congedi parentali e permessi lavorativi retribuiti ex art. 33 Legge 104, ma sul punto si deve considerare che essi presuppongono la concessione dello status di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104).

RICAPITOLANDO:

1) Le leggi che consentono di usufruire di indennità di frequenza da un parte (Legge 289/90) e di insegnante di sostegno e permessi retribuiti dall’altra (Legge 104/92), sono diverse, e si basano su presupposti diversi.

2) Si può ottenere l’indennità di frequenza senza richiedere il riconoscimento dei benefici della legge 104, e viceversa.

3) La richiesta per usufruire dei benefici previdenziali di entrambe le leggi può essere presentata contemporaneamente, ma non è obbligatorio farlo.

4) La visita per il riconoscimento dei benefici di entrambe le leggi è unica.

5) Con un DSA è possibile ottenere sia l’indennità di frequenza, sia (nella prassi) la 104, ma quest’ultima andrebbe richiesta esclusivamente quando gli specialisti evidenziano la necessità del sostegno scolastico (ovvero quando i genitori abbiano la necessità di beneficiare dei congedi parentali e permessi lavorativi retribuiti ex art. 33 Legge 104, ma per essi si deve ricordare che spettano solo ove venga concessa la 104 in condizione di gravità, ex art. 3 comma 3).

Per concludere, ricordatevi che i patronati che vi diranno che senza la 104 non è possibile ottenere l’indennità di frequenza stanno facendo cattiva informazione.

Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele

Paola

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